CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
S T A T U T O
Approvato dall?Assemblea Consortile nella seduta straordinaria del
3 MAGGIO 2005
TITOLO I
-Denominazione - Sede - Oggetto sociale - Durata -
ART. 1
E? costituito un Consorzio, denominato CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI.
ART. 2
La sede legale ed amministrativa del Consorzio 蠩n Erice (Trapani), nei locali concessi al Polo didattico dell?Universitࠤegli studi di Palermo, siti sul Lungomare Dante Alighieri.
ART. 3
3.1. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha come oggetto sociale di conseguire, in conformitࠡll?art.60 del T.U. sulla istruzione universitaria, approvato con R.D. 31.08.1933, n.1592 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti finalitຼ/span>
a) l?attuazione di corsi universitari nella provincia di Trapani per il conseguimento dei titoli di cui all?art.3 del Decreto Ministero dell?Istruzione dell?Universitࠥ della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 (lauree, lauree magistrali, diplomi di specializzazione, master di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca)
b) l?istituzione di strutture di ricerca, in via autonoma o di concerto con i Dipartimenti universitari interessati o con altri enti di ricerca o con aziende;
c) la promozione di ogni altra attivitࠤi formazione professionale o di attivit?culturali (convegni, seminari, ecc?), anche mediante gestione diretta e, occorrendo, preferenzialmente con il coinvolgimento dei soci consorziati;
d) la collaborazione con i paesi in via di sviluppo, specie quelli dell?Africa del nord e dell?Est europeo, per la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale in materia di formazione professionale e universitaria, di ricerca scientifica e di integrazione multiculturale e multietnica;
e) la collaborazione con tutti gli altri paesi dell?area mediterranea per la realizzazione di progetti comuni di sviluppo dell?attivitࠤi formazione professionale, universitaria e scientifica;
f) l?istituzione di un autonomo Ateneo della Sicilia occidentale, anche mediante una struttura a rete con altri Consorzi Universitari, nel rispetto delle programmazioni ministeriali e regionali delle Universitࠩtaliane ed in conformitࠡlle leggi vigenti.
3.2. In relazione alle finalitࠤi cui al comma precedente, il Consorzio potr?effettuare interventi finanziari per l?acquisto e la gestione di immobili e/o attrezzature e strumenti scientifici, utili all?esercizio dell?attivit?didattica, di ricerca e di sperimentazione.
3.3. Il Consorzio potrࠡltres젥ffettuare servizi attinenti agli scopi per cui 蠳tata costituita, in favore degli enti consorziati e di altri enti pubblici e/o privati, concordando con i medesimi la ripartizione dei relativi oneri, nonch頯rganizzare e gestire corsi di formazione professionale e potr?compiere qualsiasi operazione in genere, commerciale, finanziaria, di progettazione di opere e servizi per conto di enti pubblici e privati, che abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali.
3.4. Il Consorzio potrࠡvvalersi di contributi, finanziamenti ed agevolazioni in genere, concessi da enti locali territoriali, regionali, statali e sopranazionali.
3.5. Per la realizzazione degli scopi consortili ed in relazione agli stessi, il Consorzio potrࠡssumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre societଠconsorzi ed enti aventi oggetto affine o connesso a quello sopra specificato.
ART. 4
La durata del Consorzio 蠦issata fino al 31 dicembre 2012 e potrࠥssere prorogata, anche tacitamente, per ulteriori dieci anni, qualora non vi sia una diversa determinazione dell?Assemblea straordinaria dei Consorziati.
TITOLO II
- Soci - Patrimonio consortile -
ART. 5
5.1.Il valore di ciascuna quota 蠤i ? 103,29.
5.2.L?eventuale variazione del valore di ciascuna quota 蠤emandata all?Assemblea.
ART. 6
6.1. Sono ?soci fondatori? del Consorzio:
a) la Provincia Regionale di Trapani con l?apporto di ? 756.399,57= pari a n. 7323 quote;
b) il Comune di Trapani con l?apporto di ? 77.468,53 = pari a n. 750 quote;
c) il Comune di Erice con l?apporto di 51.645,69= pari a n. 500 quote;
d) la Camera di Commercio-Industria-Artigianato-Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Trapani con l?apporto di ? 18.075,99= pari a n. 175 quote;
e) tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche che hanno giࠡcquisito tale status per effetto dello statuto approvato in data 30/6/92. Lo status di socio fondatore non 蠴rasmissibile. In caso di decesso, l?erede o gli eredi del socio fondatore defunto potranno assumere lo status di socio ordinario, purch鍊ne facciano richiesta entro sei mesi dal decesso.
ART.7
7.1. L?ammissione di nuovi soci, denominati ?soci ordinari?, 蠤eliberata dal Consiglio di Amministrazione, che attribuisce le quote a proprio giudizio insindacabile.
7.2. I soci fondatori ed i soci ordinari potranno sottoscrivere nuove quote con il consenso del Consiglio di Amministrazione.
7.3. Il fondo consortile deve essere integralmente versato.
ART. 8
8.1. I soci fondatori appresso elencati ed i soci ordinari verseranno annualmente al Consorzio i seguenti contributi ordinari, salvo gli adeguamenti di cui al successivo ultimo comma, da corrispondere entro l?anno di esercizio di riferimento:
a) la Provincia Regionale di Trapani: ? 859.690,95=;
b) il Comune di Trapani: ? 154.937,07=;
c) il Comune di Erice: ? 103.291,38=;
d) la C.C.I.A.A. di Trapani: ? 25.822,84=;
e) nel caso in cui i soci fondatori indicati nelle lettere a), b), c) e d) dovessero nel tempo sottoscrivere ulteriori quote, a partire dall?esercizio finanziario successivo alla sottoscrizione verseranno quale contributo ordinario, oltre all?importo sopra indicato, una somma pari alle ulteriori quote sottoscritte;
f) gli altri soci fondatori che non siano persone fisiche e i soci ordinari una somma non inferiore a ?103,29= per ogni quota posseduta, e comunque una somma complessiva non inferiore a ?516,46=.
8.2. Il mancato versamento dei contributi, senza giusta causa o giustificato motivo, comporterଠprevia intimazione, l?esclusione dal Consorzio, del socio inadempiente.
8.3. L?esclusione comporterࠡutomaticamente, per l?escluso, la cessazione delle cariche eventualmente ricoperte all?interno del consiglio di amministrazione.
8.4. Il contributo ordinario, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione e previa delibera dell?Assemblea dei Soci, sarࠡdeguato almeno ogni tre anni in relazione alle programmazioni di sviluppo del Consorzio Universitario.
8.5. Gli adeguamenti avranno effetto per l?esercizio sociale successivo a quello durante il quale sar࠳tata adottata la relativa delibera.
ART. 9
Il patrimonio del Consorzio 蠣ostituito:
a) dal fondo consortile, dai contributi versati annualmente dai soci e dai beni acquistati;
b) da sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti di qualsivoglia natura disposti dai soci e/o da terzi, anche se destinati a singole o specifiche iniziative;
d) da eventuali fondi di riserva.
TITOLO III
- Organi del Consorzio -
ART. 10
Sono organi del Consorzio:
1) l?Assemblea del Consorzio;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori.
ART. 11
11.1. L?Assemblea 蠣ostituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti di cui alle lettere ?a?, ?b?, ?c?, ?d?, dell?art. 5, nonch頤agli altri soci di cui alla lettera ?e? del medesimo articolo art. 5 e da quelli ammessi successivamente dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell?art. 6, I? comma.
11.2. Tutti i soci, diversi da quelli indicati alle lettere ?a?, ?b?, ?c?, ?d?, dell?art. 5, potranno farsi rappresentare nell?Assemblea da altri soci.
ART. 12
12.1. L?Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all?anno, nella sede consortile.
12.2. Essa 蠣onvocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su deliberazione dello stesso Consiglio, con preavviso non inferiore a giorni 15, decorrenti dall?invio dell?avviso di convocazione mediante lettera raccomandata.
12.3. L?assemblea putres젥ssere convocata ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente del Consorzio, o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, o su richiesta dei soci che rappresentino almeno un terzo del fondo consortile.
12.4. Il predetto avviso dovrࠣontenere la data e l?ora della convocazione, la sede dell?adunanza e gli argomenti da sottoporre a deliberazione.
12.5. Nello stesso avviso potr࠰revedersi la seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo rispetto alla prima convocazione.
ART. 13
13.1. Per la valida costituzione dell?Assemblea 蠮ecessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote sottoscritte.
13.2. In seconda convocazione 蠳ufficiente la presenza di tanti soci che detengano il 30% delle quote sottoscritte.
13.3. L?Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l?universalitࠤei soci e le sue deliberazioni, prese in conformitࠡlla legge ed al presente statuto, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.
ART. 14
14.1. L?Assemblea 蠰resieduta dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, e in mancanza dal Vice Presidente.
14.2. In caso di assenza anche di quest?ultimo presiederࠩl componente pi?ziano di etࠤel Consiglio di Amministrazione, presente in Assemblea.
14.3. In mancanza di consiglieri, il presidente sarࠤesignato dall?Assemblea.
14.4. Ferme restando le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, spetta in particolare all?Assemblea, che ha i pi?i poteri per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio:
a) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo di ogni esercizio finanziario;
b) eleggere i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
c) nominare, di volta in volta per ogni adunanza, il Segretario dell?Assemblea;
d) deliberare gli emolumenti da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed i compensi al Collegio dei Revisori;
e) approvare eventuali esclusioni di soci;
f) approvare eventuali modifiche dello statuto consortile.
ART. 15
15.1. L?assemblea dei soci 蠣onvocata, in seduta straordinaria, con le modalitࠤi cui all?art. 11, per tutte le deliberazioni che abbiano ad oggetto eventuali modificazioni al presente Statuto o lo scioglimento anticipato del Consorzio.
15.2. Per la validitࠤi tale seduta 蠮ecessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 75% delle quote consortili.
15.3. Le relative deliberazioni, peraltro, dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% delle quote consortili.
Art. 16
16.1. Il Consiglio di Amministrazione 蠣omposto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da altri cinque membri.
16.2. Nel caso in cui vi siano uno o pi?i ordinari che abbiano sottoscritto almeno mille quote i membri saranno sette.
16.3. Presidente sarࠩl Presidente della Provincia Regionale di Trapani, Vicepresidente sarࠩl Sindaco di Trapani.
Dei restanti cinque membri :
- uno sarࠩl Sindaco del Comune di Erice;
- uno sarࠩl Presidente della C.C.I.A.A. di Trapani;
- gli altri tre membri saranno eletti dall?Assemblea tra persone che abbiano particolari esperienze di amministrazione pubblica e/o di attivit?universitaria, didattica, formativa o professionale e non abbiano motivi di incompatibilitমbsp; ex legge 18/1/92 n? 16.
16.4. Nel caso previsto nel superiore 2? comma, gli altri due membri saranno eletti dai soci ordinari che abbiano sottoscritto almeno mille quote e dovranno avere gli stessi requisiti previsti nel comma precedente per gli altri membri elettivi; nel caso in cui vi sia soltanto un socio ordinario che abbia sottoscritto almeno mille quote, uno dei due membri sarominato dal socio che ha sottoscritto almeno mille quote e l?altro sarࠥletto dall?Assemblea.
16.5. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
16.6. I membri di diritto potranno farsi sostituire, anche per singole riunioni, di volta in volta, da un proprio delegato che abbia i requisiti previsti per i membri elettivi.
16.7. Il delegato svolge le stesse funzioni e assume gli stessi poteri del suo delegante nella riunione alla quale partecipi.
16.8. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano:
a) i Revisori dei Conti;
b) il Direttore del Centro Autonomo di Gestione Polo Didattico di Trapani dell?Universitࠤi Palermo, con voto consultivo;
c) il Direttore del Dipartimento di Storia e metodi per la conservazione dei beni culturali dell?Universitࠤi Bologna, con voto consultivo;
d) un componente designato dai rappresentanti dei soci fondatori di cui alla lettera e) dell?art.6, con voto consultivo;
e) due studenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea attivati presso il Polo Didattico di Trapani, con voto consultivo;
f) il Direttore del Consorzio, con funzioni di segretario verbalizzante.
16.9.Alle riunioni del Consiglio, inoltre, possono partecipare, su invito del Presidente, i Presidenti del Corsi di Laurea, i direttori delle Scuole di Specializzazione, o loro delegati.
ART. 17
17.1. Il Consiglio di Amministrazione esegue le delibere dell?Assemblea ed esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quanto per legge o per Statuto sia devoluto alla competenza dell?Assemblea.
17.2. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione determinare l?organico del Consorzio stabilendo mansioni e qualifiche dei dipendenti, nonch頤eliberare, in conformitࠤelle leggi e dei contratti collettivi sulla assunzione e sull?eventuale licenziamento del personale dipendente.
17.3. Il rapporto di lavoro del personale 蠤i diritto privato.
17.4. Il trattamento economico e normativo dei dipendenti 蠲egolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonch頤alle leggi vigenti in materia.
ART. 18
18.1. Il Consiglio di Amministrazione 蠣onvocato, almeno una volta ogni due mesi, o quando il Presidente ne ravvisi la necessitଠo quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei conti.
18.2. La convocazione viene fatta dal Presidente o dal Vice Presidente con lettera da recapitare, contenente i punti all?ordine del giorno da trattare, almeno cinque giorni prima ed, in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax da recapitare a ciascun membro del Consiglio almeno ventiquattro ore prima.
18.3. Della convocazione, nello stesso termine, viene dato avviso ai Revisori dei conti.
18.4. Le adunanze del Consiglio, di norma, hanno luogo nella sede consortile e sono segrete; sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato, ed in mancanza dal Vice Presidente, ovvero occorrendo dal Consigliere pi?iano d?et/span>
ART. 19
19.1. Per la validitࠤelle riunioni del Consiglio di Amministrazione 荊necessaria la presenza di almeno met࠰i? dei componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.
19.2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; a paritࠤi voti prevale quello di chi presiede l?adunanza.
19.3. Ai membri elettivi componenti il Consiglio di Amministrazione 蠤ovuto un gettone di presenza pari a euro 50,00 per ciascuna seduta, salvo gli eventuali adeguamenti annui deliberati dall?Assemblea, oltre un rimborso spese fissato nella misura di un quinto del costo per litro della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri.
19.4. Ai membri che per delega del Consiglio si rechino, per ragioni del loro mandato, in missione, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno debitamente documentate
19.5. Gli aventi diritto possono rinunciare sia al gettone di presenza che al rimborso delle spese.
ART. 20
20.1.Il Consiglio di Amministrazione, a norma dell?articolo 2381 C.C. puelegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, determinando i limiti della delega. In ogni caso non potranno essere delegate, a norma dello stesso articolo 2381 ultima parte, le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443 e 2446 del C.C.
20.2.Il Consigliere Delegato eserciterଠinoltre, tutte le funzioni riservate dal presente statuto al Presidente del Consorzio, salvo la rappresentanza in giudizio.
20.3.Al Consigliere Delegato verrࠣorrisposto un compenso nell?entit?stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 21
21.1. I componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione cessano automaticamente dalla carica quando per qualsiasi ragione non rivestano pi? carica di Presidente della Provincia, Sindaco o Presidente della Camera di Commercio.
21.2. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione, invece, cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni o per decadenza.
21.3. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto.
21.4. La decadenza 蠰ronunciata dal Consiglio di Amministrazione in caso di mancata accettazione della carica nei termini di giorni 15 dall?elezione, ovvero in caso di assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive del Consiglio medesimo.
21.5. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione cessati per dimissioni o per decadenza o per altri motivi, possono essere sostituiti per cooptazione dai restanti consiglieri e i consiglieri cooptati rimangono in carica per il restante periodo del mandato.
ART. 22
22.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale del Consorzio.
22.2. Egli presiede il Consiglio di Amministrazione e l?Assemblea dei soci, cura l?esecuzione delle delibere adottate dagli organi istituzionali del Consorzio, conclude e stipula i contratti, firma i mandati e le reversali di pagamento congiuntamente al Direttore del Consorzio ed al Ragioniere ove esistente, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Consorzio.
22.3. Nei casi di urgenza, il Presidente adotta tutti quei provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, fatta salva la ratifica alla prima riunione di tale organo.
22.4. Adotta, altres쬠nei casi d?urgenza, e sotto la sua responsabilit tutti i provvedimenti necessari per garantire il regolare funzionamento dei servizi del Consorzio.
ART. 23
Il Vice Presidente sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in tutti i casi di assenza e/o di impedimento di quest?ultimo.
ART. 24
24.1. Il Collegio dei Revisori 蠣omposto da cinque membri effettivi e da due supplenti.
24.2. Il Presidente del Collegio, i due componenti effettivi e i due supplenti vengono eletti dall?Assemblea dei soci tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
24.3. Gli altri due membri effettivi vengono designati rispettivamente dall?Assessore Regionale per i Beni culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione e dall?Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze.
24.4. Al Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo che sarࠤeterminato dall?assemblea dei soci al momento della nomina dei membri elettivi.
24.5. Il Collegio dei Revisori dura in carica per un triennio, ed i suoi membri possono essere rinominati.
ART. 25
Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sull?amministrazione del Consorzio e la vigilanza su tutti i suoi atti.
TITOLO IV
BILANCIO E CONTABILITA?
ART. 26
26.1. L?esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
26.2. Il Consiglio di Amministrazione predispone, entro il 15 febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell?anno precedente che - corredato della relazione del medesimo Consiglio e di quella del Collegio dei Revisori - dovr?essere depositato nella sede sociale, a disposizione dei soci, sin dalla data dell?avviso di convocazione dell?Assemblea consortile.
26.3. L?approvazione del bilancio consuntivo di ogni esercizio sociale dovr?avvenire entro il 15 marzo dell?anno successivo.
26.4. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo per l?esercizio sociale successivo, con le stesse modalitࠤi cui al comma II, e l?Assemblea dei soci dovr࠰rovvedere all?approvazione entro il 10 dicembre dello stesso anno.
Costituiscono entrate del Consorzio, per la redazione del bilancio preventivo, i contributi annuali di cui all?art. 7, nonch頥ventuali altri contributi.
26.5. Ove non siano imposte forme di pubblicitࠤalla legge, il bilancio rester?affisso per 30 giorni dopo la sua approvazione all?albo del Consorzio.
ART. 27
Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere impegnati per il conseguimento di fini sociali negli esercizi successivi ovvero - se posizionati a fondo di riserva - destinati ad aumentare il patrimonio consortile.
ART. 28
Il servizio di cassa 蠡ffidato ad un Istituto di credito, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V
RECESSO - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSORZIO
ART. 29
29.1. Ciascun socio potr࠲ecedere dal Consorzio per giusta causa; l?Assemblea dei Soci approva il recesso nella prima seduta utile successiva.
29.2. Il socio receduto non ha alcun diritto sul patrimonio consortile e resta obbligato, nei confronti del Consorzio per i contributi annuali di cui all?art. 7 fino a tutto l?esercizio sociale in cui ha esercitato il recesso.
ART. 30
Addivenendosi, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato del Consorzio, l?intero patrimonio sociale sar࠴rasferito all?Universitࠤegli Studi di Trapani - se giࠩstituita - ovvero alla Provincia Regionale di Trapani ovvero ancora all?Ente che la stessa Provincia Regionale di Trapani potrࠩstituire o promuovere per subentrare nelle attivit?del Consorzio.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 31
La vigilanza sul Consorzio e sulle sue attivitࠨ esercitata dal Ministero dell?Universitࠥ della Ricerca scientifica secondo le norme di legge.
ART. 32
Per quanto qui non espressamente previsto, devono ritenersi riportate le norme vigenti in materia.
ART. 33
L?assemblea puprovare un regolamento di attuazione del presente statuto.
ART. 34
Il presente statuto sostituisce integralmente quello approvato dall?Assemblea Consortile nella seduta straordinaria del 18/12/2002.